Art. 7.
(Diritti delle associazioni sindacali).

      1. Ai fini del presente articolo, resta fermo quanto disposto dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e sono fatte salve le condizioni più favorevoli riconosciute alle associazioni sindacali dai contratti collettivi.
      2. Le associazioni sindacali rappresentative, ai sensi dell'articolo 9, che abbiano negoziato e stipulato il contratto collettivo nazionale applicabile nell'unità produttiva o amministrativa, hanno diritto di:

          a) usufruire di un apposito locale comune per le riunioni, alle condizioni di cui all'articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

          b) disporre di idonei spazi per le affissioni con le modalità di cui all'articolo 25 della citata legge n. 300 del 1970;

          c) indire assemblee fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi;

          d) indire assemblee durante l'orario di lavoro, alle condizioni di cui all'articolo 20, primo comma, della citata legge n. 300 del 1970.

      3. Alle associazioni sindacali diverse da quelle di cui al comma 2 spettano i diritti di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma, a condizione che:

          a) abbiano uno statuto conforme alle disposizioni di cui all'articolo 36 del codice civile e che sia reso conoscibile agli iscritti e al datore di lavoro;

          b) abbiano, nell'unità produttiva o amministrativa, una rappresentatività non

 

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inferiore al 10 per cento, considerando a tale fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale, secondo i criteri di cui all'articolo 9.

      4. Il diritto di convocare assemblee fuori dell'orario di lavoro compete, nella fase elettorale, anche ai soggetti che abbiano presentato liste ai sensi dell'articolo 2.
      5. I diritti attribuiti alle associazioni sindacali di cui al presente articolo sono esercitati a mezzo di rappresentanti designati, entro limiti numerici determinati dalla contrattazione collettiva; i nominativi dei rappresentanti sono comunicati per iscritto al datore di lavoro entro un mese dalla loro nomina e ad essi compete la tutela prevista dagli articoli 18, 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
      6. Fatte salve le condizioni più favorevoli riconosciute alle associazioni sindacali dai contratti collettivi, le disposizioni previste dal presente articolo si applicano esclusivamente in ogni unità produttiva avente i requisiti di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300.